Art. 1. – E’ costituita l’Associazione denominata “La Maternità”; è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’Associazione ha sede in Torino, Via Gioberti n. 71.

Art. 2. – L’Associazione, si prefigge di attivare campagne di informazione e di sensibilizzazione sociale nell’ambito del percorso nascita e della salute sessuale e riproduttiva, attraverso attività rivolte alla promozione della fisiologia e alla promozione della personalizzazione e continuità dell’assistenza.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

  1. favorire il benessere psico – fisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto e il puerperio, mediante azioni atte a:a. promuovere l’informazione e la conoscenza sulle modalità appropriate di assistenza al parto e sulle pratiche sanitarie in uso presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ;b. promuovere la preparazione della donna/coppia all’evento nascita;

    c. promuovere la costituzione nell’area torinese di una casa di maternità pubblica o privata, coinvolgendo le autorità competenti e sensibilizzando la popolazione sull’utilità, sul significato e sulle peculiarità delle case di maternità;

    d. promuovere e diffondere informazioni sulla possibilità di sostegno e soluzione agli eventuali problemi che possono insorgere dopo il parto

    e. sostenere e promuovere nella popolazione straniera l’espressione culturale legata all’evento nascita .

  2. favorire il benessere sessuale e riproduttivo della donna, mediante azioni atte a:a. diffondere informazioni e mantenere l’attenzione fra i giovani sulle malattie sessualmente trasmesseb. facilitare i contatti con i servizi territoriali che trattano i problemi della salute sessuale e riproduttiva, nel rispetto delle identità culturali sia individuali che collettive.
  3. svolgere attività di ricerca e di sviluppo dottrinale, attraverso pubblicazioni, conferenze, convegni e congressi, interventi di informazione attraverso incontri su varie tematiche e formazione continua di operatori sanitari coinvolti nell’assistenza alla donna e alla famiglia.

Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Soci o da professionisti competenti.

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3. – L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci fondatori sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.

I soci ordinari sono le persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 4. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

La partecipazione all’Associazione si intende rinnovata di anno in anno. Si considera dimissionario il Socio che non provvede al versamento della propria quota annuale entro e non oltreil 30 aprile dell’anno successivo, oppure il Socio che ne faccia esplicita richiesta entro il mese di ottobre, tali dimissioni avranno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 5. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 6. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

beni, immobili e mobili;

  • contributi
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9. – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato Scientifico.

Art. 10. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria ovvero ne sia stata fatta richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un trentesimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nei locali della sede del relativo verbale.

Art. 11. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo;
  • approva il bilancio consuntivo;
  • approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12. – Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità di voti decide il voto del presidente.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e restano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il presidente;
  • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • eleggere il Comitato Scientifico;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere nei locali dell’Associazione.

Art. 14. – Il presidente dura in carica fino a revoca o dimissioni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 15. –Il comitato scientifico è composto dai soci fondatori, dai soci ordinari e da altri soggetti, anche non soci, ritenuti idonei per capacità e professionalità.

Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.